Jubiläumszeitung (November 2011)
Statuti
| INDICE
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del 6 novembre 2003 ed entrano in vigore il 01.01.2004.
( Aggiornati nel 2005, 2006, 2009 )
( aggiornato art 19 il 24.04.09 )
I. Nome, sede, scopo
Articolo 1
- Sotto la denominazione “garaNto sezione Ticino” s’intende un’associazione di impiegati dell’amministrazione federale delle dogane costituita ai sensi degli art. 60 e seguenti del codice civile svizzero.
- La sede del comitato sezionale è stabilita nel luogo di residenza del presidente.
Articolo 2
La sezione ha per scopo:
a) La tutela ed il promuovimento degli interessi dei suoi membri nell’ambito sociale, economico e professionale;
b) di favorire lo sviluppo della loro istruzione generale e professionale;
c) di mantenere relazioni amichevoli e promuovere l’idea e la pratica della solidarietà fra i membri;
d) il trattamento delle questioni professionali
Articolo 3
La sezione è indipendente da qualsiasi organizzazione politica ed è neutrale dal punto di vista confessionale.
II Organizzazione, membri, quote
Articolo 4
- La sezione aderisce in qualità di membro al sindacato garaNto, il sindacato del personale delle dogane e delle guardie di confine
- La sezione è composta di membri in attività di servizio presso l'amministrazione delle dogane, di membri pensionati. (modificato 2005)
- I membri pensionati godono gli stessi diritti dei membri in attività di servizio. (modificato 2005)
- I membri non possono corrispondere con gli organi centrali se non per il tramite del comitato sezionale. Eventuali reclami contro il comitato sezionale devono essere indirizzati direttamente al comitato centrale.
Articolo 5
- L'ammissione alla sezione avviene su richiesta scritta da presentare al comitato, mediante modulo speciale.
- I membri provenienti da altri circondari, già associati a garaNto sono ammessi quali membri della sezione senza alcuna domanda.
- Il comitato è autorizzato ad accettare o rifiutare tanto le adesioni quanto le dimissioni di membri.
Articolo 6
Le dimissioni per il 31 dicembre di ogni anno, devono essere indirizzate per lettera raccomandata al comitato sezionale entro il 30 settembre.
Articolo 7
L'esclusione di un membro può essere pronunciata secondo le disposizioni degli articoli 14 e 15 degli statuti centrali
Articolo 8
- Per sopperire alle spese esiste una cassa sezionale che è alimentata:
a )dalle quote sociali;
b ) dalle quote straordinarie (art. 16.6 statuti centrali). - Le variazioni delle quote sezionali annuali sono fissate dall'assemblea sezionale su proposta del comitato
- Il periodo amministrativo va dal 01 gennaio al 31 dicembre
Articolo 9
- La cassa sezionale é gestita dal comitato
- I costi annuali previsti devono essere preventivati ed approvati dall'assemblea sezionale
- Per le spese straordinarie il comitato é competente fino all'importo massimo di fr 2000.- all'anno
Articolo 10
Una revisione di cassa può essere ordinata in ogni tempo su proposta del comitato o dietro richiesta di un terzo dei membri
Articolo 11
- Ai membri delegati in rappresentanza della sezione a congressi, conferenze ecc. è corrisposta una diaria fissata dal comitato
- I membri del comitato nelle loro sedute ricevono, oltre al rimborso delle spese effettive, una diaria secondo il cpv. 1 ed una gratifica annuale, fissata dal comitato. (Modifica 2005)
III Organi della sezione
Articolo 12
Gli organi sezionali sono:
- l'assemblea sezionale
- il comitato
- i revisori dei conti
L'assemblea sezionale
Articolo 13
- L'assemblea sezionale ordinaria si svolge una volta all'anno
- La convocazione dell'assemblea deve essere pubblicata sull'organo sociale
Articolo 14
Sono di competenza dell'assemblea sezionale
- La nomina del presidente*
- La nomina dei membri di comitato*
- La nomina dei revisori e del supplente ( modificato assemblea 2006 )
- Designazione dei delegati per congressi e conferenze dei presidenti di garaNto
- La fissazione delle quote sezionali e dei contributi straordinari
- L'approvazione dei conti e del preventivo
- La radiazione dei membri
- La riammissione dei membri
- L'approvazione e la modifica degli statuti
- La nomina di speciali commissioni
- Accettazione delle proposte da presentare al congresso di garaNto
*Nel corso dell'anno d'esercizio, in caso di rinuncia, di decesso, di rimpiazzo o sostituzione di un membro del comitato, l'assemblea sezionale provvederà, su proposta del comitato, alla nomina del nuovo membro
Articolo 15
- L'assemblea sezionale viene convocata, ordinariamente, una volta all'anno e straordinariamente, a seconda del bisogno, da parte del comitato o su richiesta di almeno un terzo dei membri. Saranno valide le risoluzioni e le decisioni prese a maggioranza relativa; a parità di voti decide quello del presidente. Le stesse hanno forza esecutiva indipendentemente dal numero dei presenti.
- Per le votazioni, il voto può avvenire per alzata di mano, sempre che non sia stato richiesto lo scrutinio segreto. Per la votazione dei candidati, essi devono ottenere la maggioranza assoluta al primo scrutinio. Al secondo scrutinio sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza relativa, in caso di parità, deciderà quello del presidente
Il comitato
Articolo 16
La sezione è amministrata da un comitato di un minimo di 7 membri (presidente, vice presidente, segretario, cassiere, mutazioni e di restanti membri).
- I membri del comitato restano in carica per la durata di 1 anno e sono rieleggibili
- Il comitato si costituisce da sé amministrativamente e forma l'ufficio amministrativo della sezione
La Sezione è validamente vincolata di fronte a terzi con la firma collettiva a due. Una delle due firme deve essere quella del presidente, del vice presidente, del cassiere o del segretario. La seconda firma può essere di un altro membro del comitato. (modificato 2005)
Articolo 17
- Il presidente convoca il comitato secondo il bisogno o su richiesta di almeno la metà dei membri dello stesso
- Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza relativa, a parità decide il voto del Presidente
I revisori dei conti
Articolo 18
- La commissione di revisione dei conti é composta da due membri
- La commissione presenta il suo rapporto sull'esercizio precedente al congresso
- I membri della commissione di revisione non possono far parte del comitato
IV Cassa decessi
Articolo 19 ( aggiornato il 24.04.09 )
La cassa decessi con i relativi statuti centrali restano in vigore fintantoché la proposta del comitato centrale accettata dai delegati durante il 3° congresso ordinario di garanto del 8 e 9 giugno 2006 a Thun - non si adempie: “La cassa per i decessi di garaNto è soppressa. A questo scopo le quote dei soci della cassa per i decessi non saranno più percepite a partire dal 1° gennaio 2007 e le ammissioni di nuovi soci sono sospese. I versamenti saranno effettuati conformemente agli articoli 18 e ss della cassa per i decessi. La fondazione è dissolta dal momento che il capitale non è più disponibile e quindi il suo scopo non può più essere raggiunto”.
V Scioglimento
Articolo 20
- La domanda di scioglimento del sindacato, senza sostituzione, può essere dichiarata
valevole solo se munita della firma di almeno due terzi dei membri attivi e pensionati - La decisione di scioglimento, nei termini del paragrafo 1, è valevole se presa dalla mag-
gioranza dei due terzi del congresso - In caso di scioglimento il patrimonio della cassa sociale e l'archivio della sezione saranno affidati al comitato centrale, il quale conserverà il tutto a disposizione di una nuova sezione aventi gli stessi scopi, che potesse venir fondata entro 5 anni dalla data dello scioglimento.
Articolo 21
La domanda di scioglimento della Sezione al seguito di un'unificazione con un'altra Sezione può essere formulata dal comitato sezionale o dall'Assemblea sezionale. La condizione ineluttabile è che gli scopi attuali vengano mantenuti per i membri della sezione e che il patrimonio della sezione sia utilizzato conformemente agli scopi rispettivamente sia conservato. La decisione di scioglimento è considerata in questo caso come avvenuta allorquando l'unificazione con un'altra sezione è stata decisa tramite la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto nell'ambito di un'assemblea sezionale
VI Diversi
Articolo 22
I cambiamenti di domicilio e la data del pensionamento devono essere immediatamente comunicati al servizio mutazioni sezionale. Il comitato declina ogni responsabilità nei confronti del membro che non ottempera a quanto sopra.
VII Disposizioni finali
Articolo 23
Nel presente statuto le espressioni al maschile quali presidente, cassiere, segretario, membro di comitato, ecc. si intendono sia per le persone di sesso maschile che femminile. (Modificato 2005)
Per tutto ciò che non è previsto dai presenti statuti fanno stato gli statuti centrali di garaNto.
Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea di fondazione della sezione Ticino di garaNto
del 6 novembre 2003 ed entrano in vigore il 01.01.2004.
Per la sezione Ticino di garaNto, il sindacato del personale delle dogane e delle guardie di confine:
Il Presidente:
Michele Giorgetti
Il Vicepresidente:
Diego nasciuti
Il cassiere:
Clemente Milani
La/il segretario/a:
Patrizia Rolli
Responsabile mutazioni:
Giorgio Piccioli
VISTO: IL COMITATO CENTRALE



