17 gennaio 2019 / Pensionamento 65 Cgcf
Garanto chiede alleggerimenti a partire dai 50 anni
Durante la riunione del 7 dicembre 2018 il comitato centrale ha preso atto con disappunto della decisione del Consiglio federale di innalzare a 65 anni l’età di pensionamento per le guardie di confine di sesso maschile e a 64 quella per le guardie di sesso femminile a partire dal 1° gennaio 2020. Il cc ha analizzato accuratamente la situazione dei diretti interessati, ossia delle guardie di confine con meno di 50 anni d’età e meno di 23 anni di servizio. È chiaro che ora si dovrà procedere a un massiccio adeguamento dei piani di carriera. Il cc ritiene che il bisogno di intervento sia elevato e chiede condizioni di lavoro meno dure per i collaboratori che hanno già compiuto 50 anni.
- Servizio dalle 22.00 alle 5.00 solo su base
volontaria
- Creazione di posti di lavoro nel backoffice e
condizioni di lavoro agevolate
- Garanzia di un posto di lavoro all’AFD per i
collaboratori con gravi problemi di salute affinché possano lavorare fino a 62
anni
- Possibilità di perfezionamento fino a 65 anni, ossia
le guardie di confine devono essere accompagnate e formate fino al pensionamento
- Nuovi piani di carriera, ad esempio carriere ad
arco
- Libera scelta del posto a partire da 55 anni, ossia
nessuna incorporazione né trasferimento
- Garanzia dello stato acquisito in caso di nuove
mansioni
- Adeguamento della formazione SIT
- Impieghi nel settore chiave e impieghi di
supporto solo su base volontaria
- Possibilità a fine carriera di lavorare a tempo
parziale con partecipazione del datore di lavoro (Modello 80+10: riduzione all’80%;
l’Amministrazione assume il 10% del salario affinché il collaboratore
percepisca il 90% del salario)
- Una rendita transitoria del datore di lavoro su
base volontaria per i collaboratori tra 60 e 62 anni con problemi di salute che
vogliono andare in pensione anticipatamente
- Equipaggiamento personale più leggero, conforme
ai principi della tutela della salute e adeguato alle condizioni meteo,
soprattutto in caso di canicola
- Dotazione ergonomica delle postazioni di lavoro
e dei veicoli di servizio
- Reintroduzione di 2 ore di sport a settimana e
altre misure di promozione del fitness durante l’orario di lavoro
- Inserimento nel servizio sanitario della
consulenza per l’alimentazione e il movimento
- Finanziamento da parte dell’AFD dell’assistenza
medica partire da 60 anni
- Contributo ai premi di cassa malati
- Il diritto a una partecipazione del datore di
lavoro a una rendita transitoria va inserito nell’elenco delle funzioni di cui
all’art. 88seg. OPers.