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Statuti

I. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, RESPONSABILITÀ

Articolo 1 Denominazione

garaNto, il sindacato del personale delle dogane e delle guardie di confine (di seguito sindacato), è un’associazione organizzata corporati­vamente e composta da impiegati dell’Amministrazione federale delle dogane.

Articolo 2 Sede

La sede del sindacato si trova al domicilio del segretariato.

Articolo 3 Scopo

1 Il sindacato si impegna per migliorare la situazione economica, sociale e professionale dei soci e per

difendere i loro interessi giuridici.

2 La solidarietà tra colleghi è la base dell'attività del sindacato.

3 Il sindacato è indipendente da qual­siasi organizzazio­ne po­litica e neutrale dal punto di vista confessionale.

Articolo 4 Responsabilità finanziaria

1 Solo il patrimonio sociale risponde per le passività del sindacato.

2 Ogni diritto al patrimonio sociale si estingue con le dimissioni o l'esclusione.

II. ORGANIZZAZIONE, SOCI, QUOTE

Articolo 5 Organizzazione

1 Il sindacato si suddivide in sezioni la cui estensione geo­grafica è decisa dal comitato centrale d’intesa con i soci interessati.

2 Nuove sezioni possono costituirsi solo con il consenso del comitato centrale.

Articolo 6 Diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi sanciti dai presenti statuti sono applicabili per tutti i soci e tutte le sezioni.

Articolo 7 Soci

1 Il sindacato si compone di soci attivi e di soci pensionati.

2 I soci attivi devono far parte della sezione in cui è situato il loro luogo di servizio.

3 I soci che desiderano aderire a un’altra sezione lo devono comunicare in forma scritta al segretariato e alla sezione.

4 Al sindacato possono aderire anche persone che gli sono idealmente vicine. I soci che passano a un altro servizio federale o lasciano la Confederazione mantengono lo statuto di socio attivo. Ciò vale anche per il personale del segretariato.

Articolo 8 Ammissione di soci attivi

L'ammissione in una delle sezioni del sindacato av­viene su richiesta scritta.

Articolo 9 Ricorsi

I candidati respinti dalle sezioni hanno il diritto di ricorre­re presso il comitato cen­trale che decide in ultima istanza.

Articolo 10 Tessera di legitti­mazione

1 Ogni socio riceve una tessera di legittimazione dal segretariato.

2 I soci dimissionari o esclusi restituiscono la tessera di legittimazione al segretariato.

3 Qualsiasi uso abusivo della tessera di le­gittimazione può essere perseguito giuridicamente.

Articolo 11 Trasferimento

Il trasferimento da una sezione a un'altra avviene all'ini­zio del mese successivo.

Articolo 12 Dimissioni

1 I soci possono inoltrare le loro dimissioni solo per la fine dell'an­no.

2 Le dimissioni devono essere trasmesse al comitato di sezio­ne, per lettera raccomandata, al più tardi entro il 30 set­tembre.

3 I soci che lasciano l’Amministrazione delle dogane prima del pensionamento sono considerati di­missionari al momento della partenza, a meno che non comunichino per iscritto di voler restare affiliati. È fatta riserva dell’articolo 7 capoverso 4.

4 Se durante i primi 12 mesi il nuovo affiliato chiede un intervento del sindacato o ne usufruisce, il primo termine di disdetta viene automaticamente prorogato a tre anni oppure si dovranno rimborsare tutte le spese sostenute dal sindacato.

Articolo 13 Soci pensionati

1 All’atto del pensionamento i soci attivi acquisiscono lo statuto di soci pensionati.

2 Il passaggio avviene il mese che segue il pensiona­mento.

Articolo 14 Esclusione

1 I soci che nuocciono al sindacato, che violano gli statuti o le decisioni sindacali o che non osservano i loro impegni nei confronti della cassa sindacale possono essere esclusi.

2 Solo il comitato centrale ha il diritto di pronunciare l'esclu­sione.

3 Tutte le proposte di esclusione de­vono essere sottoposte, debitamente motivate, al co­mitato cen­trale che avvia immediatamente la pro­cedura.

4 Il comitato centrale, di sua inizia­tiva, può avvia­re una procedura d'esclu­sione se viene a co­noscenza di fatti di cui al capoverso 1.

5 Il comitato centrale informa l'interessato sui fatti che gli si rimpro­verano. Quest'ultimo deve avere la possi­bilità di prendere posizione e di difender­si nella giusta misura. Prima della decisione gli atti ven­gono tra­smessi al comitato di sezione che redige un rapporto finale.

6 La decisione del comitato centrale, debitamente motivata, è comunicata per iscrit­to al socio e alla sezione. La decisione non può essere impugnata.

Articolo 15 Abrogato

Articolo 16 Quote

1 Per coprire le spese del sindacato, i soci attivi paga­no una quota mensile alla cassa centrale e alla cassa sezionale, nella quale è compreso l'abbonamento al giornale sinda­cale.

2 La quota da versare alla cassa centrale è fissata dal congresso e dall’assemblea dei delegati.

3 La quota da versare alla cassa se­zionale è fissata dalle sezioni.

4 La quota è dedotta dal salario dall’Ufficio federale del personale e versata alla cassa centrale. Le sezioni ricevono la loro parte direttamente dalla cassa centrale.

5 Le quote dei soci pensionati sono riscosse annualmente dalla cassa centrale. Le se­zioni ricevono la loro parte direttamente dalla cassa centrale.

6 Con l’approvazione a maggioranza semplice dell’assemblea dei delegati o delle sezioni, il comitato centrale può chiedere il versamento di una quota straordinaria.

Articolo 17 Anno d'esercizio

1 L'anno d'esercizio si conclude il 31 dicem­bre.

2 A questa data, il comitato centrale e le sezioni chiudono i propri conti.

III. ORGANI DEL SINDACATO

Articolo 18 Organi

Gli organi del sindacato sono:

a)   le sezioni e i loro organi

b)   la votazione generale

c)   il congresso ordinario e straordinario

d)   l’assemblea dei delegati

e)   la commissione di gestione

f)   il comitato centrale

g)   il segretariato.

a)  Le sezioni e i loro organi

Articolo 19 Statuti

1 Ogni sezione stabilisce statuti propri in linea con gli statuti e i regolamenti del sindacato.

2 Le modi­fiche degli statuti sezionali devono es­sere sottoposte al comitato centrale per approvazione.

Articolo 20 Diritto di voto eleg­gibilità

Tutti i soci attivi e pensionati hanno diritto di voto e sono eleggibili.

Articolo 21 Patrimonio

Ogni sezione è autonoma dal punto di vi­sta finanziario e si assume le proprie spese amministrative.

Articolo 22 Comitato

1 Ogni sezione elegge un comitato com­posto di un presi­dente, un segretario e un cassiere. A seconda dei bi­sogni, il numero dei membri di questo comitato può es­sere aumentato.

2 Le sezioni designano inoltre almeno due revisori dei conti, che non possono però far parte del comitato.

3 Le elezioni avvengono per alzata di mano, sempre che non sia richiesto lo scrutinio segreto.

4 Per essere eletti al primo scrutinio, i candidati de­vono ottenere la maggioranza assoluta dei voti o delle schede valide. Le astensioni o le schede bianche sono considerate nulle per il calcolo della maggio­ranza assolu­ta. Al secondo scrutinio sono eletti i candi­dati che otten­gono la maggioranza semplice. A parità di voti decide il sorteggio.

5 Il comitato, sotto la direzione del presidente, si suddivide i compiti tenendo adeguatamente conto delle varie categorie di personale.

6 La composizione del comitato deve essere comunicata im­me­diatamente al comitato centrale e al segretariato.

Articolo 23 Obblighi

1 I comitati sezionali e i soci partecipa­no attivamente alla realizzazione degli scopi del sindacato.

2 I comitati sezionali dirigono gli affari della loro sezione e servo­no da intermediari tra la sezione e il comitato cen­trale.

3 I comitati sezionali informano regolar­mente il comitato centrale su avveni­menti particolari, di portata gene­rale, concernenti gli scopi del sindacato.

4 I presidenti sezionali o i loro sostituti possono partecipare alle sedute aperte del comitato centrale.

Articolo 24 Rapporto an­nuale

A fine anno ogni sezione redige un rap­porto scritto sulla propria attività all'attenzione dell’assemblea dei delegati.

b)    La votazione generale

Articolo 25 Votazione gene­rale

Per indire una votazione generale servono

  • - la maggioranza assoluta del congresso, dell’assemblea dei delegati o
  • - un quinto dei soci o
  • - un terzo delle sezioni o
  • - il comitato centrale.

La votazione generale può essere indetta per

a)   sciogliere il sindacato secondo l’articolo 66 capoverso 4

b)   le decisioni adottate dal congresso, ordinario o straordinario, sempre che si riferiscano agli oggetti menzionati all’articolo 35, capoverso 1, cifre 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

c)   le proposte concernenti la revisione degli statuti.

Articolo 26 Termini

1 Una richiesta di votazione generale sulle decisioni del congresso deve essere formulata entro un mese dalla pubblicazione delle decisioni. Fa stato la data di pubblicazione.

2 Questa restrizione non è applicabile alle decisioni con­cer­nenti gli statuti centrali secondo l'articolo 65 lettera b.

3 Il comitato centrale fissa la data della votazione gene­rale entro un mese dal giorno in cui è stata inoltrata una ri­chiesta o dalla pubblicazione del ver­bale, se la votazione è stata richiesta dal congresso.

4 Il comitato centrale tra­smette alle se­zio­ni una scheda di voto per ogni socio con la necessaria documentazione, un rapporto esplicativo e le proposte.

Articolo 27 Esecuzione

1 Le sezioni provvedono all'esecuzione della votazio­ne generale. La procedura è disciplinata in un regolamento separato.

2 Il comitato centrale fissa un termine di 14 giorni entro il quale le sezioni procedono alla votazione.

3 I soci rispediscono le schede di voto al comitato sezionale che a sua volta le tra­smette alla commissione di ge­stione del comitato centrale. La procedura è disciplinata in un regolamento separato.

4 La commissione di gestione del comitato centrale è in­caricata dello spoglio.

5 Decide la maggioranza delle schede di voto valide ritornate. A parità di voti la proposta è respinta.

6 I risultati sono trasmessi dalla commissio­ne di gestione al comitato centrale, che li pubblica.

c)    Il congresso ordinario e straordi­nario

Articolo 28 Congresso ordinario

1 Il congresso ordinario si riunisce ogni quattro anni. Il comitato centrale comunica la data il più presto possibile.

2 Il congresso ordinario deve essere convocato dal co­mitato centrale. L’avviso di convocazione deve menzionare l'ordine del giorno e perve­nire alle sezioni 6 settimane prima della data stabilita. Va pubblicato nel giornale sinda­cale.

3 I soci del sindacato pos­sono assistere, a spese loro, ai dibattiti del congresso in veste di uditori.

Articolo 29 Proposte

Le proposte delle sezioni al congresso, le candidature per il comitato centrale e la commissione di gestione devono es­sere presentate per iscritto al comi­tato centrale al più tardi 3 mesi prima del congresso. Le propo­ste devono essere de­bitamente motivate.

Articolo 30 Diritto di rappre­sen­tanza

1 Ogni sezione ha il diritto di farsi rappre­sentare al congresso come se­gue:

  • fino a 75 soci: 1 delegato
  • da 76 a 150 soci: 2 delegati supplementari

ogni 150 soci supplementari o frazioni, 1 delegato supplementare.

2 La rappresentanza delle sezioni è basata sull'effettivo dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente il congresso.

3 I nominativi dei delegati devono essere comunicati al co­mitato centrale almeno quattro settimane prima del congresso.

Articolo 31 Indennità

1 Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sono a carico della cassa centrale.

2 Le sezioni partecipano ai costi per delegato nella misura di un terzo del contributo ordinario versato ogni anno alla cassa centrale.

Articolo 32 Decisioni

1 Il congresso ordinario può statuire su oggetti che non figurano all'ordine del giorno solo se due terzi dei delegati presenti chiedono di entrare in materia. È fatta riserva del capoverso 2.

2 Le proposte di modifica degli statuti, così come quelle di carattere finanziario (au­mento delle quote ordinarie dei soci, contributi straordinari, crediti, ecc.), devono figu­rare all'or­dine del giorno.

Articolo 33 Membri del co­mita­to centrale, della com­missio­ne di ge­stione e del segre­ta­riato

Al congresso i membri del comitato centrale, della commissione di ge­stione e del segreta­riato hanno solo voto consultivo e non possono essere eletti in qualità di delegati.

Articolo 34 Ufficio del giorno

1 L'ufficio del giorno si com­pone di un presi­dente, di un vicepresidente, degli scru­tatori e dei se­gretari del giorno.

2 Il presidente del giorno, il vicepresidente del giorno e gli scrutatori vengono scelti tra i dele­gati. Il presidente del giorno e il vicepresidente del giorno vengono proposti dal comitato centrale.

3 Il presidente del giorno o il vice­presidente del giorno dirige i lavori del congresso. È eleggibile. Il presidente non vota, ma a parità di voti il suo è determinante.

4 I segretari del giorno sono designati dal comitato cen­trale.

5 La traduzione viene assicurata dal segretariato.

Articolo 35 Ordine del giorno

1 Competenze del congresso:

1.     nomina degli scrutatori

2.     approvazione del verbale del congresso preceden­te

3.     determinazione delle quote dei soci alla cassa cen­trale 

4.     modifiche statutarie

5.     nomina del presidente centrale

6.     nomina degli altri membri del comitato centrale

7.     scelta della sezione incaricata di pro­porre il socio della commissione di ge­stione da sostituire

8.     discussione e decisione sulle proposte delle se­zioni e del comitato cen­trale

9.     decisione in merito ai contratti e alle con­venzioni con altre associazioni o istituzioni

10.   decisione sull’adesione del sindacato ad altre orga­nizzazio­ni, come pure in me­rito all’unione o alla fusione con altre organizzazioni

11.   decisione sull’eventuale ammissione all’ordine del giorno di proposte presen­tate dopo il termine d’inoltro (articolo 32, capoverso 1)

2 Le trattande devono essere discusse secondo l'ordine del giorno. Eventuali deroghe possono essere decise dal congresso.

Articolo 36 Verbale

1 I segretari del giorno redigono un verbale con tutti i punti essenziali delle deli­be­razioni.

2 Le proposte e le decisioni devono figurare letteralmente nel verbale.

3 Il verbale, firmato dai segretari e dal presiden­te del giorno, deve perve­nire il più presto possibile al co­mi­tato centrale che lo trasmette alle sezioni.

4 Le decisioni devono essere pubblicate subito dopo il congresso.

Articolo 37 Libertà di voto

Ogni delegato ha diritto a un voto. Non può ricevere nes­sun mandato imperativo in merito.

Articolo 38 Elezioni

1 Le elezioni avvengono per alzata di mano (eccezione cfr. articolo 52 capoverso 1), sempre che non sia richiesto lo scrutinio segreto.

2 Per essere eletti al primo scrutinio, i candidati de­vono ottenere la maggioranza assoluta dei voti o delle schede valide. Le astensioni o le schede bianche sono considerate nulle per il calcolo della maggio­ranza assoluta. Al secondo scrutinio, sono eletti i can­di­dati che ot­tengono la maggioranza semplice. A parità di voti decide il sorteggio.

Articolo 39 Votazioni

1 Dopo la chiusura dei dibattiti, il pre­si­dente comunica come intende procedere alla vo­tazione. Il congresso può decidere un'eventuale modifica. Le proposte in votazione devono essere presentate almeno in due lingue ufficiali.

2 Vengono accettate le proposte che otten­gono la mag­gio­ranza dei voti dei delegati presenti. Il presidente, che normalmente non vota, decide in caso di parità di voti.

3 A parità di voti le proposte di modifica degli statuti sono respinte.

Articolo 40 Congresso straor­dinario

1 Un quinto dei soci aventi diritto di voto, un terzo delle se­zioni, il congresso o il comi­tato centrale hanno il diritto di richiedere la convocazione di un congresso straordi­naro.

2 Il luogo e la data sono fissati dal co­mitato centrale.

3 Il comitato centrale convoca il congresso almeno un mese prima, comunicando nel contempo la lista delle trattande.

Articolo 41 Competenze

1 Il congresso straordinario è competente per deliberare gli oggetti menzionati all’articolo 35 capo­verso 1 cifre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11.

2 Il termine per l'invio delle proposte delle sezioni al congresso straordinario è fissato dal comitato centrale.

3 Del resto fanno stato le altre disposizioni statutarie con­cer­nenti il congresso ordina­rio.

d) L’assemblea dei delegati

Articolo 42 Assemblea dei delegati

1 L’assemblea dei delegati ha luogo tutti gli anni nel secondo trimestre.

2 L’assemblea è diretta dal presidente centrale.

3 Le discussioni e le decisioni vengono riportate in un verbale.

4 Il comitato centrale vi partecipa con voto consultivo.

5 Se i soci non possono presenziare fisicamente, l’assemblea può avere luogo in forma scritta o tramite una piattaforma elettronica.

Articolo 43 Diritto di rappresentanza

L’assemblea dei delegati è composta dai rappresentanti delle sezioni.

-     Fino a 200 soci: 1 delegato.

-     Ogni 200 soci supplementari o frazioni: 1 delegato.

Articolo 44 Competenze

1.      Approvazione del rapporto d’attività del comitato centrale.

2.      Discussione sui conti annuali.

3.      Approvazione del rapporto della commissione di gestione e decisione sulle sue proposte.

4.      Discussione e decisione sul preventivo dell’anno successivo.

5.      Adeguamento della quota al rincaro.

6.     decisione in merito ai contratti e alle con­venzioni con altre associazioni o istituzioni

7.      Modifica dei regolamenti.

8.      Discussione sulle proposte delle sezioni e del comitato centrale e decisione.

9.      Discussione sui ricorsi contro l’esclusione di soci.

10.   Nomina dei subentranti nel comitato centrale (cfr. articolo 52 capoverso 2).

Articolo 44a Votazioni

1 Le proposte in votazione devono essere redatte in almeno due lingue ufficiali.

2 Le proposte vengono approvate a maggioranza semplice. A parità di voti la proposta è respinta.

Articolo 45 Spese

1 Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sono a carico della cassa centrale.

2 Le sezioni partecipano ai costi per delegato nella misura di un terzo del contributo ordinario versato ogni anno alla cassa centrale.

e) La commissione di gestione

Articolo 46 Composizio­ne

La commissione di gestione si compone di tre membri scelti fra i soci di tre diverse sezioni.

La presidenza all'interno della Commissione è decisa dai membri stessi.

Articolo 47 Legislatura

Ogni membro rimane in carica otto anni.

Articolo 48 Competenze

La commissione di gestione verifica sia l’attività del comi­tato centrale che la gestione della cassa centrale. Esercita il mandato di controllo una volta all’anno e sottopone per approvazione all’assemblea dei delegati il rapporto di attività e i conti.

Articolo 49 Rapporto

Conformemente alla cifra 3 dell'articolo 44 la commis­sio­ne di gestione deve presen­tare all’assemblea dei delegati un rap­porto scritto sugli accertamenti fatti in me­rito alla gestione, ac­compagnato dalle relati­ve proposte.

Articolo 50 Spese

La cassa centrale prende a suo carico tutte le spese ri­sul­tanti dall'esercizio del mandato della commissione di gestio­ne.

f) Il comitato centrale

Articolo 51 Comitato centrale

1 Il comitato centrale si compone del presidente, del vi­cepresi­dente, del cassiere e di almeno tre segretari. La composizione tiene conto delle diverse categorie di perso­nale. Il se­gretario centrale prende parte alle sedute del comitato centrale con voto consultivo.

2 Il presidente centrale non deve essere obbligatoriamente impie­gato presso l’Amministrazione federale delle dogane.

3 Le sezioni an­nunciano al comitato centrale i loro candida­ti, inclusi i membri uscenti, tre mesi prima del congresso. Sono eleggibili solo i soci.

Articolo 52 Elezione

1 Il presidente centrale e i membri del co­mitato centrale sono eletti a scrutinio se­greto. Nei due primi scrutini, è eletto colui che ottiene la maggioran­za asso­luta delle schede valide; al terzo scru­tinio è sufficiente la maggioran­za semplice.

2 Se durante il periodo di nomina insorgono vacanze in seno al comitato centrale, subentra il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero voti all’ultimo congresso. In sua assenza, l’assemblea dei delegati elegge un subentrante che rimane in carica fino al congresso successivo.

3 Se il presidente centrale si dimette durante il mandato, il vice­presi­dente as­sume la presidenza del comi­tato cen­trale fino al congresso successivo. La nomina del vice­presidente diri­gente è di competenza del comitato centrale.

Articolo 53 Periodo di nomina

1 Il presidente centrale e i membri del comitato centrale sono eletti per quattro anni. Possono essere rieletti.

2 Ad eccezione del presidente centrale, il comitato cen­trale si autocostituisce.

Articolo 54 Responsabilità

1 Il comitato centrale è il rappresentante legale del sindacato.

2 La firma del presidente centrale o di uno dei vicepre­sidenti unitamente a quella di un al­tro membro del comitato centrale vincola il sindacato in modo giuridicamente va­li­do.

Articolo 55 Competenze e obblighi

1 Il comitato centrale dirige l'attività gene­rale del sindacato. Prende tutte le misure atte a favorirne lo svi­luppo e a realizzarne gli scopi.

2 Gli spettano le competenze e gli obblighi seguenti:

a)     l'applicazione degli statuti e dei regola­menti del sindacato

b)     l’adozione delle linee direttive per la formazione sindacale

c)      l’esecuzione delle decisioni scaturite dal congresso e dalle votazioni gene­rali

d)     la rappresentanza degli interessi dei soci presso l'Ammi­nistrazione federale delle dogane e le autorità federali

e)     l’informazione continua e la consultazione delle se­zioni sui temi di portata ge­nerale concernenti il sindacato

f)      la nomina dei rappresentanti del sindacato nelle di­verse commissioni del sindacato, delle organiz­za­zioni mantello e dell'amministrazione

g)      le relazioni con il segretariato e con altre asso­ciazioni.

3 Il comitato centrale e il congresso hanno il diritto di dele­gare lo studio di questioni importanti a una sezione o a una commissione.

Articolo 56 Competenze finanziarie

1 Il comitato centrale può effettuare spese non figuranti nel preventivo a condizione che non oltrepassino i CHF 15'000 (IVA esclusa) per affare.

2 La cassa centrale si assume tutte le spese risultan­ti dall'esercizio del mandato del comitato centrale.

g) Il segretariato

Articolo 57 Segretariato

Il sindacato gestisce un se­gretariato.

Articolo 58 Obblighi

I compiti, i diritti e gli obblighi del personale del segretariato sono fissati in base ai contratti di im­piego e agli elenchi degli obblighi.

IV. SERVIZI DEL SINDACATO

Articolo 59 Servizi

Per raggiungere i propri scopi, il sindacato dispone dei servizi seguenti:

a)   il giornale sindacale

b)   l'assistenza giuridica

c)   gli archivi centrali

d)   la fondazione di previdenza per il personale.

a) Il giornale sindacale

Articolo 60 Giornale

1 Il sindacato pubblica un gior­nale che viene distri­buito a ogni socio.

2 Anche altre persone, fisiche o giuridiche, possono sot­toscri­vere un abbonamento.

b) L'assistenza giuridica

Articolo 61 Assistenza giuridica

1 Il sindacato gestisce un’istituzione che assicura assistenza e protezione giu­ridica a tutti i soci.

2 Il funzionamento di questa istituzione è disciplinato da un regolamento specifico.

c) La cassa per i decessi

Articolo 62 Abrogato

d) Gli archivi centrali

Articolo 63 Archivi centrali

Il comitato centrale gestisce gli archivi centrali per conservare i documenti sindacali. Questi atti vengono consegnati regolarmente all’Archivio sociale svizzero.

e) La fondazione di previdenza per il personale

Articolo 64 Comunità

Il sindacato gestisce con syndicom, il sindacato della comunicazione e dei media, una fondazione di previdenza per il personale. La fondazione ha per scopo la previdenza professionale non obbligatoria per la concessione di indennità di rincaro o di indennità di rincaro complementari alle rendite della cassa pensioni per gli impiegati di syndicom. L’utilizzo dei mezzi finanziari è regolato in una convenzione separata.

V. REVISIONE DEGLI STATUTI

Articolo 65 Revisione degli sta­tuti

La modifica dei presenti statuti può es­sere decisa:

a)   dal congresso ordinario o straordinario, a condizione che questo oggetto figuri all'ordine del giorno

b)   con una votazione generale.

VI. SCIOGLIMENTO

Articolo 66 Scioglimento

1 La domanda di scioglimento del sindacato, senza sostitu­zio­ne, può essere dichiarata va­levole solo se sostenuta dalla firma di almeno due terzi dei soci.

2 La decisione di scioglimento è valida se ottiene la mag­gioranza dei due terzi del congresso.

3 Il congresso che ha decretato lo sciogli­mento decide in merito al modo di procedere e all'impiego del pa­trimonio sociale.

4 La domanda di scioglimento del sindacato in seguito alla fusione con un’altra organizzazione può esse­re presentata dal comitato centrale o dal congresso con la condizione imprescindibile che gli scopi at­tuali vengano mantenuti e che il patrimonio del sindacato sia utilizzato conforme­mente agli scopi o sia conservato.

La decisione di scioglimento cresce in giudicato quando la votazione generale decreta la fusione con un’altra or­ga­nizza­zione.

VII. CASI NON PREVISTI

Articolo 67 Casi non previsti

I casi non contemplati dai presenti statuti sono di compe­tenza del congresso.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 68 Entrata in vigore

1 I presenti statuti sono stati ap­provati dall’assemblea di fu­sione del 4 dicembre 2001 a Thun e entrano in vi­gore il 1° gennaio 2002.

2 Questi statuti sostituiscono tutte le prece­denti disposi­zio­ni dell'ASFD e della FSPD.

Articolo 69 Testo de­termi­nante

Fa stato il testo in lingua tedesca.


Questa edizione tien conto delle seguenti modifiche statutarie:

  • 8 cpv. 3, 27 cpv. 1+3, 30 cpv. 1, 48 cpv. 1, 51 cpv. 1 (accettate durante il 1° congresso ordinario di garaNto dei 13 e 14 giugno 2002 a Martigny)
  • 7 cpv. 1+4, 8 cpv. 3, 12 cpv. 3, 13 cpv. 1, 16 cpv. 5, 20 cpv. 2 stralciato, 34 cpv. 2, 35 cpv. 13 stralciato, 57, 58, 59, 64, 68-75 “Disposizioni transitorie” stralciati (accettate durante il 2° congresso ordinario di garaNto dei 17 e 18 giugno 2004 a Thun)

-     art. 2, 26 cpv. 1, 31 cpv. 2 (nuovo), 36 cpv. 4 (nuovo), 45 cpv. 2 (nuovo), direttive per i contributi ai/alle partecipanti ai corsi di formazione sindacale di garaNto (accettate durante il 5° congresso ordinario di garaNto dei 10 e 11 giugno 2010 a Thun)

-     art. 12, cpv. 3 e art. 12, cpv. 4 (nuovo): accettate durante il 6° congresso ordinario di garaNto dei 14 e 15 giugno 2012 a Thun

-     art. 23, cpv 4 (nouvo); modifica art. 51 cpv. 1 e art. 52 cpv. 3; art. 55 cifra 2 (cpv. 1a nuovo): accettate durante il 7° congresso ordinario di garaNto dei 5 e 6 giungo 2014 a Thun

-     art. 18 lettera d), art. 25 lettera b), art. 28 cpv 1, art. 35 cpv. 1, art. 41 cpv. 1, art. 42 nuovo, art. 43 nuovo, art. 44 nuovo, art. 44a nuovo, art. 48 nuovo, art. 49, art. 52 cpv. 2, art. 53 cpv. 1, art. 56 stralciati cpv. 2+3 (accettate durante l’8° congresso ordinario di garaNto dei 9 e 10 giugno 2016 a Thun)

-     art. 2, art. 3 cpv. 1 e 2, art. 4 cpv. 1, art. 7 cpv. 3 e 4, art. 10 cpv. 2, art. 11, art. 14 cpv. 6, art. 15 abrogato, art. 16 cpv. 2 e 4, art. 18 lettera g), art. 19 cpv. 2, art. 23 cpv. 4, art. 24, art. 25, art. 26 cpv. 1 e 3, art. 34 cpv. 5, art. 42 cpv. 5, art. 47, art. 48, art. 51 cpv. 1 e 3, art. 55 cpv. 2, art. 57, art. 58, art. 62 abrogato, art. 64 (accettate durante il 9° congresso ordinario di garaNto il 2 ottobre 2020 a Berna)

-     art. 44 (4° congresso straordinario del 29 maggio 2026 a Thun)

[1] Abrogato durante il 9° congresso ordinario di garaNto del 2.10.2020

[2] Abrogato durante il 9° congresso ordinario di garaNto del 2.10.2020

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